Art. 22.
(Servizio di tesoreria).

      1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarino di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto sia basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra nord e sud del mondo.

 

Pag. 29


      2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare, tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito, il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, ivi compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o controllate in Paesi considerati «paradisi fiscali» dall'OCSE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.